Museo Diocesano San Giovanni
Archivio Storico Diocesano
Biblioteca del Seminario Vescovile

Regolamento

 

ART. 1

Il Museo Diocesano San Giovanni, fondato il 12 gennaio 2010, è istituito in conformità alle indicazioni generali dell’Autorità ecclesiastica in materia.

Ente proprietario del Museo, delle sue strutture e degli altri oggetti da esso acquistati per donazione o per altro titolo è la Diocesi di Asti, ente ecclesiastico privo di finalità di lucro dotato di personalità giuridica riconosciuta civilmente in forza dell’art. 29 dei Patti Lateranensi e dell’art. 7 dell’Accordo di revisione del Concordato lateranense (18 febbraio 1984).

A tutti gli effetti, anche nei rapporti con l’Autorità civile, la rappresentanza del Museo compete all’Ordinario diocesano.

ART. 2

Al mantenimento e al funzionamento del Museo provvede, secondo le norme del presente Regolamento, l’Autorità diocesana con mezzi propri e offerte di privati, e con il contributo da parte dello Stato e di Enti civili ed ecclesiastici.

In particolare l’Autorità diocesana assicura al Museo Diocesano San Giovanni l’uso della chiesa di San Giovanni, dell’area archeologica compresa tra la chiesa di San Giovanni e la cattedrale di Santa Maria Assunta, del chiostro dei canonici e della torre di Santo Stefano, formanti la sede del museo. Assicura inoltre l’uso di locali sufficienti e idonei da adibire come deposito per la custodia ordinata di oggetti non direttamente esposti al pubblico. Gli ambienti citati rimangono di proprietà degli enti a cui sono intestati; il Museo Diocesano ne assume l’onere di custodia e di manutenzione ordinaria, nonché l’onere delle opere connesse alla destinazione museale degli immobili.

ART. 3

Le finalità del Museo Diocesano San Giovanni vengono così formulate:

a) il Museo è il luogo naturale di custodia del Tesoro del Duomo, comprendente oreficeria, suppellettile e paramenti preziosi, e in genere tutti gli oggetti della Cattedrale di Santa Maria Assunta, che con il consenso del rev.mo Capitolo si conservano più opportunamente nel Museo che nelle sacrestie o in altro luogo;

b) il Museo è destinato a ricevere in deposito quegli oggetti appartenenti alle chiese e ad altri enti ecclesiastici della diocesi di Asti che hanno interesse storico, artistico, religioso e non possono venire conservati nel loro sito naturale per cessata funzionalità viva, per logoramento irrimediabile, oppure per grave pericolo di furto o deterioramento. Gli oggetti depositati permangono di proprietà dei rispettivi enti ecclesiastici e conservano il loro carattere di beni culturali e religiosi, che documentano la vita della comunità ecclesiale e fungono da strumenti della didattica religiosa;

c) il Museo è abilitato a ricevere donazioni, legati o depositi da parte di enti o di privati; è altresì abilitato ad acquistare oggetti di interesse storico, artistico, religioso che gli vengono offerti;

d) il Museo ha il compito di promuovere e far progredire la conoscenza scientifica, la valorizzazione culturale e religiosa, la potenzialità educativa degli oggetti da esso custoditi, nonché dell’intera produzione artistico-religiosa della diocesi di Asti e in generale dell’arte cristiana antica, moderna e contemporanea. In modo particolare con questa finalità è a disposizione delle scuole catechistiche di ogni livello diocesano ed extradiocesano, come pure delle associazioni di artisti che concentrano il loro interesse sull’arte cristiana;

e) rientra nelle finalità istituzionali del Museo anche un fattivo interessamento per il restauro e il recupero di beni culturali propri degli enti ecclesiastici della diocesi di Asti e un compito di consulenza in questo settore, a prescindere dalla materiale collocazione degli oggetti stessi;

f) nel caso di costituzione di raccolte museali di carattere religioso in altri luoghi del territorio diocesano, esse dovranno articolarsi come sezioni dipendenti del Museo Diocesano, al quale spetta il ruolo di Museo Diocesano Centrale.

ART. 4

Il Museo Diocesano San Giovanni consta delle sottodescritte raccolte:
Dipinti su tela
Sculture in legno e in pietra
Affreschi
Incisioni e stampe
Arazzi e paramenti sacri
Arredi liturgici
Cimeli e ricordi della vita della diocesi.

Al Museo è affidata inoltre la custodia degli ambienti archeologici compresi tra la chiesa di San Giovanni e la cattedrale di Santa Maria Assunta, con le relative raccolte.

ART. 5

La cura e il funzionamento del Museo sono affidati ad un Direttore, che abbia i requisiti di una preparazione culturale specifica adeguata alla responsabilità del suo ufficio.

Il Direttore viene nominato dall’Autorità diocesana; dura in carica cinque anni e può essere riconfermato senza limiti di tempo.

All’atto della nomina il Direttore riceve in consegna, con regolari verbali, la sede, le raccolte, i materiali, le attrezzature del Museo e i relativi inventari; viene così ad assumere la piena responsabilità nei confronti dell’Autorità diocesana e civile, sia per il funzionamento e l’attività del Museo, sia per quel che riguarda la cura e la conservazione delle raccolte.

Il Direttore tiene i registri di carico e scarico dei materiali e quelli di entrata e uscita dei fondi di cui dispone; custodisce gli inventari, i verbali delle adunanze del Comitato di Gestione e ogni altra cosa pertinente all’organizzazione del Museo.

Rientrano pertanto nei compiti del Direttore la gestione tecnico-amministrativa del Museo, la sistemazione dei locali, la cura, l’ordinamento e, secondo le norme del Regolamento, l’incremento delle raccolte, la costituzione e l’aggiornamento degli inventari, il disbrigo della corrispondenza, la compilazione di guide e cataloghi illustrativi del Museo, il controllo e la sorveglianza del personale dipendente e volontario, la disciplina delle visite del pubblico e della consultazione dei materiali da parte degli studiosi.

Per quel che riguarda la conservazione delle raccolte il Direttore ha l’obbligo di segnalare agli Uffici provinciali competenti o alle rispettive Soprintendenze opere e oggetti bisognosi di cure e di interventi e di riferirsi ad essi per ogni restauro.

Il Direttore è anche tenuto a fornire agli Uffici provinciali competenti la documentazione e le informazioni richieste.

ART. 6

Condivide la responsabilità del Direttore il Comitato di Gestione del Museo Diocesano San Giovanni, composto dal Direttore del Museo, da un membro del Capitolo Cattedrale, da un membro designato dal Consiglio presbiterale, dal Direttore dell’Ufficio diocesano di Arte Sacra e da altri tre componenti, esperti in Arte sacra e Storia dell’arte, di cui uno nominato dalla Commissione diocesana per l’arte sacra e per la liturgia, e due di nomina vescovile.

Il Comitato di Gestione dura in carica per un quinquennio e i suoi componenti sono rinnovabili.

Al Comitato di Gestione spetta esaminare tutti i provvedimenti di ordine generale concernenti il Museo e il suo funzionamento e i progetti predisposti dal Direttore per quanto riguarda la sede, la sicurezza delle opere esposte e il loro stato di conservazione, la provvista di attrezzature, ecc. e di trasmetterli con proprio visto e parere all’Autorità diocesana.

Il Direttore deve inoltre sottoporre all’esame del Comitato di Gestione tutte le proposte di acquisto, le offerte di doni, i depositi e i legati. Esclusivamente su parere favorevole del Comitato di Gestione stesso potranno essere assunti i definitivi provvedimenti di acquisto e di accettazione. Nel caso di urgenza il Direttore procederà, previo consenso dell’Ordinario diocesano.

Il Comitato di Gestione si riunisce almeno due volte all’anno per la verifica della consistenza delle raccolte in base ai verbali di consegna e agli inventari, e ogni volta che si renda necessario per i provvedimenti di sua spettanza. La presidenza della riunione è affidata al Direttore e per essere valida è necessaria la maggioranza del Comitato di Gestione.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei voti dei presenti e, a parità, la decisione spetta al Direttore.

Delle riunioni sarà steso un verbale a cura del direttore del Museo o di un altro membro del Comitato di Gestione.

ART. 7

Per quanto riguarda i depositi di materiale artistico nel Museo diocesano, il depositante conserva la proprietà delle cose depositate. Le condizioni del deposito vengo concordate con l’Ordinario diocesano e con gli Uffici provinciali competenti o con le rispettive Soprintendenze, curando l’osservanza delle disposizioni legali relative alle rimozioni.

depositi di materiale artistico nel Museo Diocesano, secondo le norme della Pontificia Commissione Centrale dell’Arte Sacra in Italia, sono obbligatori da parte delle chiese parrocchiali e non parrocchiali della Diocesi, quando si tratta di oggetti (sculture, quadri, dipinti, documenti di valore storico, suppellettile sacra, ecc.) che non hanno più, ai fini del culto e della vita parrocchiale e religiosa, una propria funzionalità e corrono invece il pericolo di essere manomessi e lasciati in abbandono (cfr. Disposizioni della S. Congregazione del Concilio per la custodia e la conservazione degli oggetti di storia e arte sacra in Italia, Acta Apostolicae Sedis, 1939, p. 266; Schema di Regolamento per i Musei Diocesani emanato dalla Pontificia Commissione d’Arte Sacra, edito in “Tutela e conservazione del patrimonio storico e artistico della Chiesa in Italia “Roma 1974, p. 227; Norme per la tutela e conservazione del patrimonio storico-artistico della Chiesa in Italia emanate dalla Conferenza Episcopale Italiana, 1974).

ART. 8

Ogni opera e ogni oggetto che entra temporaneamente o definitivamente nel Museo per deposito, o per acquisto, o per dono, o per legato, o per qualsiasi altra causa, deve essere immediatamente registrato con il numero di inventario attribuito e i principali dati di riconoscimento (materia, dimensione, tecnica, epoca e, se possibile, autore e provenienza) nel registro generale di entrata. Di ciascun oggetto sarà in seguito redatta, a cura del Direttore e/o di specialisti interpellati quali consulenti-collaboratori del Museo, una scheda inventariale provvista di adeguata documentazione fotografica.

ART. 9

Il Direttore del Museo, con l’assenso dell’Autorità diocesana, provvederà all’assunzione del personale necessario per il buon funzionamento del Museo. In mancanza del personale necessario, il Direttore potrà affidare compiti specifici a incaricati esterni.

Il Direttore procederà, d’accordo con il Comitato di Gestione, a regolamentare secondo le leggi vigenti le mansioni del personale e le relative retribuzioni.

ART. 10

I volontari che intendono occuparsi della custodia e delle visite guidate nei locali del Museo sono tenuti a frequentare un corso di formazione sulla storia della città e delle collezioni dei musei di Asti. I corsi, propedeutici allo svolgimento del servizio e organizzati dal SICDAT (Sistema Istituti Culturali Diocesi di Asti), si svolgono ogni anno, in giorni e ore da concordare in base alle necessità dei frequentanti, e prevedono un esame finale. L’esito positivo di tale esame darà la possibilità di svolgere il servizio di volontariato presso il museo.

ART. 11

Per quanto riguarda gli edifici, gli impianti termici, elettrici e idraulici e impianti di sicurezza, nonché i relativi collaudi e controlli, il Museo Diocesano San Giovanni dovrà osservare le disposizioni di legge vigente in materia.

Per quanto attiene le collezioni e le raccolte, i relativi inventari e schedari, come pure i prestiti, saranno applicate le disposizioni di legge in materia, nonché le disposizioni degli Uffici competenti.

Il Comitato di Gestione assicura nel Museo la fruizione da parte di tutti i cittadini del patrimonio artistico da esso custodito e delle attività da esso promosse.

In particolare garantisce l’apertura del Museo al pubblico per un minimo di 25 ore settimanali (inclusive delle ore di apertura su prenotazione). Assicura inoltre l’accesso di singoli studiosi ai depositi, previo accordo col Direttore.

ART. 12

Circa il prestito di cose che fanno parte delle raccolte del Museo a mostre e a manifestazioni sia in Italia che all’estero, l’Autorità diocesana può concedere, con i dovuti consensi, e limitatamente a Musei ed Enti di riconosciuto nome e per manifestazioni di carattere scientifico, il prestito di oggetti e di opere, sempre che il Comitato di Gestione, uniformandosi al parere degli Uffici provinciali competenti o delle rispettive Soprintendenze, sullo stato dell’opera o dell’oggetto e sulla convenienza o meno agli effetti della buona conservazione del prestito, abbia dato parere favorevole.

Le opere e gli oggetti concessi in prestito devono essere assicurati a cura e a carico degli Enti richiedenti per il valore che sarà stabilito dal Comitato di Gestione e confermato dagli uffici competenti nella formula più ampia da chiodo a chiodo; la spedizione potrà aver luogo dopo la consegna al Direttore del Museo della relativa polizza di assicurazione.

Le modalità di restituzione di opere concesse in prestito dovranno essere preventivamente concordate tra gli interessati ed eventuali proroghe dovranno essere fondatamente motivate e accuratamente vagliate.

ART. 13

Per il pieno adempimento degli scopi propri di un Museo, tutte le raccolte devono essere visibili e consultabili. Le opere e gli oggetti di particolare pregio o delicatezza o fragilità, e le raccolte conservate nei depositi, potranno essere esaminati e studiati, dietro comanda, con speciali cautele alla presenza del Direttore o di un suo incaricato.

Tutte le opere e gli oggetti in esposizione devono, a cura del Direttore, essere corredati, o singolarmente o per gruppi, di cartelli esplicativi con i dati di autore, soggetto e datazione.

Il Direttore potrà rilasciare permessi per fotografare opere e oggetti del Museo. Il Museo ha diritto a due copie per ogni riproduzione eseguita oltre a eventuali congrui diritti di riproduzione e diffusione a mezzo stampa, video, TV, supporto digitale, internet.

In caso di pubblicazioni a stampa, l’autore è tenuto a consegnare almeno una copia dell’opera alla biblioteca del Museo e/o a quella del Seminario.

ART. 14

È fatto obbligo al Direttore del Museo di comunicare agli Uffici provinciali competenti, alle Soprintendenze interessate, come pure agli Enti turistici locali l’orario di apertura al pubblico delle raccolte, il prezzo degli ingressi e ogni altra informazione utile riguardante la vita del Museo.

ART. 15

Nella prima applicazione del Regolamento, fino a quando non sarà costituito il Comitato di Gestione del Museo, e comunque non oltre il 31/12/2012, le funzioni dello stesso saranno esercitate dal Direttore del Museo.

ART. 16

Disposizioni per il pubblico

Apertura

Il Museo Diocesano San Giovanni è aperto al pubblico sei giorni alla settimana; i giorni e gli orari di apertura saranno stabiliti dal Comitato di Gestione a norma dell’art. 10 del presente Regolamento. L’apertura non sarà inferiore alle 24 ore settimanali.

Il Museo rimane chiuso nelle festività civili stabilite dalle Autorità competenti.

Il Museo è comunque aperto agli studiosi anche nel periodo invernale, nelle ore di apertura della Direzione.

Le modalità di visita e il diritto di ingresso alle mostre temporanee vengono determinate da parte del Direttore.

Contegno del pubblico

I visitatori devono tenere un contegno conforme alle regole della civile educazione.

È rigorosamente vietato toccare i materiali esposti, fumare, portare borse, macchine fotografiche con cavalletti e/o flash, compiere qualsiasi atto che possa arrecare danno agli oggetti esposti e disturbare gli altri visitatori.